In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000.
L'obbligo del predetto versamento prescinde infatti dall'effettiva riscossione delle relative somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Con riguardo al reato tributario in esame, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo.
E' sulla base dei richiamati principi che la Corte di cassazione, con sentenza n. 3281 del 28 gennaio 2022, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di un imprenditore, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter del richiamato Decreto legislativo.
Nella vicenda esaminata, l'indagato aveva lamentato la mancanza di motivazione in relazione al fumus del reato ipotizzato.
Secondo il ricorrente, il tribunale del riesame aveva erroneamente valutato come non decisiva la censura difensiva secondo la quale egli non aveva adempiuto l'obbligazione tributaria in ragione del mancato incasso dei pagamenti inerenti i servizi svolti dall'azienda amministrata e della correlata Iva.
Sempre in tema di omesso versamento di Iva per mancato incasso di fatture, va ricordata la recente pronuncia della Suprema corte n. 31352/2021, con la quale è stato riconosciuto che, in alcuni casi, il dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato può essere escluso.
Per la Corte, il normale rischio d'impresa in relazione agli insoluti può essere affermato solo qualora gli stessi siano contenuti in una percentuale fisiologica e non certamente quando il mancato incasso riguardi oltre il 40% del fatturato.
Ne discende che un mancato incasso per oltre il 40% del fatturato può comportare l'esclusione della colpevolezza dell'imprenditore.
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