Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ribadito il dolo generico

Pubblicato il 10 maggio 2018

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19671 del 7 maggio 2018, ribadisce che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario.

A nulla rileva che l'imprenditore abbia versato somme personali e pagato rate ad Equitalia relative ad omessi versamenti per anni precedenti.

La forza maggiore

Il ricorrente operò altre scelte imprenditoriali, omettendo di versare tempestivamente all’Istituto previdenziale quanto già avrebbe dovuto essere accantonato in suo favore, ed in ogni caso scegliendo i creditori da soddisfare e comunque disegnando la scaletta dei propri impegni economici secondo necessità aziendale e non secondo gli obblighi di legge.

In tal modo collocandosi al di fuori del perimetro della forza maggiore ed integrando sicuramente l’elemento soggettivo del reato.

D’altronde le vicissitudini lamentate, in relazione ad es. all’andamento del mercato ovvero all’impossibile accesso al credito bancario, appaiono legate all’ineludibile rischio d’impresa.

L'impossibilità di adempimento

La Corte spiega che la corresponsione, ogni mese, delle retribuzioni, non ha consentito di dimostrare la dedotta situazione di impossibilità di adempimento delle obbligazioni previdenziali alla scadenza del termine mensile.

Pertanto, la condizione di assoluta illiquidità non è stata dimostrata nella sua reale efficienza causale rispetto alla condotta omissiva.

Inoltre, ribadisce che in ipotesi di conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, non illogicamente è stato ritenuto di dover accordare prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice in rilievo.

Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo.

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