Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4
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Art. 3. Principio di legalità
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione é già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non é ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui é stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
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La vigente norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/97.
Recita:
“Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione".
Non contemplando l'imposizione fiscale, la nuova norma implica solo una sanzione, per la quale si rende perciò applicabile il principio del favor rei, che - ci torniamo su - prevede che se la legge in vigore al momento in cui è commessa una violazione fissa una sanzione di entità diversa dalla legge emanata successivamente, si applica appunto la disposizione più favorevole al contribuente, a meno che la pena non sia definitiva.
Ecco dunque l’Amministrazione finanziaria interpretare, questa volta, con il documento 52/E/2011 di ultima emanazione in materia, nel senso più vicino all’orientamento della Cassazione, facendo emergere con nettezza che il pagamento dell'imposta, in caso di fatture irregolari o inesistenti, ha natura sanzionatoria, perciò non può essere sottratto alla disciplina del favor rei (Sezioni Unite 26126/2010 e 26217/2011; Cassazione 16437/2011, 14068/2011, 6149/2009, 16490/2008 e 5268/2005).
Gli Uffici del Fisco non emetteranno avviso di rettifica per il recupero dell'imposta, ma compareranno l’importo - assieme alle vecchie pene pecuniarie - con le sanzioni indicate dalla nuova regola (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997), per individuare la disposizione più favorevole al contribuente.
Di più: essi riesamineranno i contenziosi pendenti, al fine di applicare il legittimo principio del favor rei.
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