L'adempimento dell'intimazione dei testi rientra fra le attività delegabili dal difensore, il quale ben può farsi rappresentare anche in udienza.
Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto ex articoli 208 del Codice di procedura civile e 104 delle relative Disposizioni di attuazione, la mera allegazione di certificato medico non comporta, ipso facto, la giustificazione dell'omesso tempestivo svolgimento della relativa attività difensiva.
Sulla base di questi assunti la Corte di cassazione, con sentenza n. 11819 dell'8 giugno 2015, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto valida la motivazione della “malattia” avanzata da un difensore per giustificare l'omessa tempestiva citazione dei testi per l'udienza appositamente fissata all'incombente istruttorio dell'esame testimoniale.
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