La legge per la tutela del risparmio prevede, nel suo primo articolo, che le società quotate stabiliscano nel proprio statuto la nomina dei consiglieri di amministrazione con voto di lista. Un posto va riservato ad un membro della lista degli amministratori di minoranza che ha espresso il minimo dei voti. Egli deve possedere, se lo dispone espressamente lo statuto, i requisiti d'indipendenza che il Testo unico di finanza prevede per i sindaci.
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