Ok alla restituzione della casa alla suocera nelle ipotesi di sopravvenuto bisogno

Pubblicato il 01 marzo 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano deciso di restituire ad una donna l'immobile di sua proprietà assegnato alla nuora ed al nipote in sede di separazione coniugale dal figlio.

La donna aveva originariamente concesso l'immobile in comodato alla famiglia del figlio; dopo la separazione, detto immobile, costituendo casa familiare, era stato assegnato alla moglie ed al nipote.

Nonostante ciò, la proprietaria aveva adito i giudici del Tribunale di Lecce chiedendone la restituzione per sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell'urgenza e non della previsione, ai sensi dell'articolo 1809 Codice civile. In particolare, la donna aveva dedotto che la convivenza con l'altra figlia era diventata insopportabile.

Per la Corte di legittimità “una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l'immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione di autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa (in questo caso la nuora con i nipoti), non è opponibile al comodante (proprietario) allorché lo stesso chieda la restituzione nell'ipotesi di sopravvenuto bisogno”.
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