Occupazione senza scuse
Pubblicato il 17 febbraio 2008
Per la terza volta in brevissimo tempo (cinque mesi) la Cassazione – seconda sezione penale, sent. N. 7183/08 – è tornata sull’argomento casa, allineandosi alla precedente sentenza n. 37139/07, che neutralizzava l’apertura alla non punibilità statuita nella decisione 35580 del 26 settembre 2007. Viene così ribadito il principio secondo cui il “disagio abitativo” è altra cosa rispetto allo “stato di necessità” e non può essere addotto come giustificazione per l’occupazione abusiva di un edificio. Nella sentenza n. 37139/07, infatti, era stato già chiarito che “l’occupazione abusiva di case popolari è reato. L’assegnazione deve avvenire secondo criteri prefissati e verificati dagli organi pubblici: nessuna rilevanza ha l’arbitrio del singolo, pur bisognoso”.