Il Tribunale di Roma - sentenza n. 12056 del 20 giugno 2005 - stabilisce il principio in virtù del quale anche il mandato di promozione finanziaria rientra nella definizione di contratto di agenzia di cui all'articolo 1742 c.c. Di conseguenza, non viene meno l'obbligo, per la società mandante, di versare all'Enasarco i contributi a favore dei promotori finanziari, ancorché non iscritti all'Albo degli agenti di commercio.
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