Obbligo di comunicazione per le filiali estere degli intermediari residenti
Pubblicato il 26 settembre 2009
Non rileva se il soggetto residente intrattenga un rapporto con la filiale italiana o con la filiale estera di un intermediario finanziario che ha sede giuridica in Italia: l’anagrafe vuole la segnalazione disposta dal provvedimento agenziale del 19 gennaio 2007.
La comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle operazioni e ai rapporti aperti da cittadini italiani è obbligatoria per le banche italiane che hanno succursali o uffici di rappresentanza all'estero; mentre, non dovranno effettuare la comunicazione le banche estere, anche se partecipate da banche o da altri intermediari italiani.
Questo è quanto spiegato dall’agenzia delle Entrate con l’ultima circolare sul tema, la n. 42/2009. Dunque, viene esteso l’obbligo di comunicazione al pari di quelle residenti a filiali estere di banche e intermediari privi di autonomia giuridica.