Obbligo contraddittorio: tributi armonizzati e ragioni non pretestuose

Pubblicato il 06 settembre 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20799 del 5 settembre 2017, ribadisce l'assenza dell'obbligatorietà generale del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati.

E decreta la legittimità di un accertamento a tavolino emesso senza il contraddittorio preventivo per maggiori Irpef e Irap (tributi interni, quindi non armonizzati).

Obbligo contraddittorio con condizioni

Condizioni per l'obbligatorietà:

Trova applicazione “nella fattispecie in esame - si legge nell'ordinanza - il principio espresso da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme …., secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati (n.d.r. ad es. l'Iva) e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy