Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si rivolge al Ministero per sapere, in caso di proroga dei contratti di associazione in partecipazione stipulati prima del 31 dicembre 2006 con la clausola di durata annuale e proroga tacita di anno in anno, se è necessario comunicare al servizio competente le proroghe successive.
Con interpello n. 67/2009, il Ministero precisa che dall’11 gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Dm 30 ottobre 2007, con cui è stato reso noto il modello “Unificato Lav”) è obbligatorio comunicare al servizio per l’impiego – entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato – l’eventuale proroga del contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro. In ottemperanza agli obblighi comunitari, la comunicazione obbligatoria telematica deve essere fatta anche se il contratto è stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2007, così come non ha alcuna importanza che la proroga del contratto sia espressa o tacita. Ciò che conta e che fa scattare l’obbligo comunicativo è solo il fatto che la proroga si verifica nel periodo temporalmente successivo alla data di entrata in vigore dell’obbligo stesso.
Roberta Moscioni
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