Nuovo trattamento fiscale per i fondi immobiliari chiusi
Pubblicato il 16 maggio 2011
A riscriverlo è il Dl sviluppo (decreto 70/2011), pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 110 del 13 maggio 2011.
Non vi sarà il regolamento disposto per l’attuazione della nuova definizione dei fondi immobiliari dall’articolo 32, comma 2, del Dl 78/2010, ma è resa definitiva la disciplina fiscale degli stessi.
Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate fornirà indicazioni operative in merito. Dunque, con il Dl sviluppo i fondi rimangono strumenti di investimento collettivo e non potranno, a pena di rigide ricadute fiscali, essere finalizzati a politiche di pianificazione (meri risparmi d’imposta).
Il trattamento fiscale dei fondi, con il restyling, viene svincolato dalla definizione di fondo ai fini civilistici. Vengono fissati i requisiti, sganciati dal Tuf, di pluralità e autonomia dei partecipanti. Ferme restando le regole fiscali degli apporti e delle indirette, la novità riguarda, come detto, i partecipanti:
- è mantenuto il regime fiscale della tassazione al 20% dei proventi dei quotisti nell’ambito di fondi partecipati solo da soggetti istituzionali italiani o esteri;
- sono sostanzialmente equiparati investitori portatori di interessi collettivi italiani ed esteri; questi ultimi devono essere residenti in Paesi con adeguato scambio di informazioni (per il momento è da considerare la white list del Dm 4 settembre 1996);
- per i partecipanti italiani non istituzionali con quote superiori al 5% del patrimonio, il reddito è imputato per trasparenza indipendentemente dalla percezione e assoggettato in capo ai partecipanti in via ordinaria.
Altra novità è la disciplina transitoria antiabuso, che riguarda i soggetti non istituzionali che avevano alla data del 31 dicembre 2010 una quota partecipativa sopra il 5% e prevede l’applicazione di sostitutive – redditi e Irap - del 5% del valore medio delle quote risultanti dai prospetti periodici redatti nel 2010 ai partecipanti. La regola antiabuso prevede anche la sostitutiva del 7% del valore netto del fondo per i fondi che, sempre alla data del 31 dicembre 2010, non erano partecipati da soggetti istituzionali: si applica se la Sgr delibera entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo.