Non più la sola dimostrazione della preventiva comunicazione d’assunzione ma - a partire dall’ultima interpretazione ministeriale dell’articolo 36-bis, comma 7, legge 248/2006, che non riconosce alla sola comunicazione telematica d’assunzione il ruolo di definire il “lavoro nero” - anche qualsiasi altro adempimento obbligatorio cui il datore si è uniformato per l’avvio del rapporto di lavoro (quale il semplice contratto intercorso tra le parti), costituisce prova che può salvare dalle conseguenze di un impiego individuato come sommerso. L’ultima tesi del minlavoro reputa perciò validi quegli adempimenti destinati a soggetti pubblici diversi dai competenti in materia. L’apertura agevola le azioni di tutela delle aziende e dei professionisti chiamati ad assisterle.
Ed un contributo all’estensione delle possibilità di difesa del datore viene dal calcio: con circolare del 6 maggio 2009, si sono ritenute non punibili per lavoro nero le società calcistiche che pure avevano impiegato non correttamente steward negli stadi, con contratti di lavoro autonomo occasionali. Infatti, l’estensione della nozione di evidenza pubblica – cioè di conoscenza da parte dell’amministrazione – dell’impiego degli steward sulla base delle notizie ricevute ad altri fini da questure e prefetture, apre all’utilizzo di qualunque genere di valido adempimento che sia appunto noto all’amministrazione.
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