Nuovo 730/4. La comunicazione del sostituto entro il 2 aprile 2013
Pubblicato il 07 marzo 2013
Con un provvedimento agenziale dello scorso 22 febbraio 2013, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a dare attuazione all’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, come modificato dall’articolo 5 del decreto n. 63/2007 - il quale prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti e sostituti di imposta, attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate - approvando così il modello di comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, predisposto per il 2013, denominato “
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione (
Provvedimento del 15 febbraio 2013, prot. 2013/20491*).
Il provvedimento individua le predette modalità di attuazione del flusso telematico e permette il monitoraggio delle eventuali criticità emergenti, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio. Esclude taluni sostituti d’imposta che già ricevono i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Su base di Legge, i Caf e i professionisti abilitati comunicano, per il solo mezzo telematico, il risultato finale delle dichiarazioni - modello 730-4 e modello 730-4 integrativo - all’Agenzia delle entrate, che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro incaricati.
La “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, va inviata entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati e ha effetto per l’assistenza da prestare nello stesso anno in cui viene trasmessa.
Perciò,
la comunicazione va perentoriamente trasmessa – da ogni sostituto d’imposta che intenda ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso telematico dell’Agenzia delle entrate -
entro il 31 marzo 2013 (
il 2 aprile, poiché il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi), solo in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia.
IL SOFTWARE 1.0.0
La versione definitiva del modello di dichiarazione 730-4/2013 non presenta novità essenziali rispetto alla bozza. L’agenzia delle Entrate ne ha reso disponibile il software 1.0.0, del 28 febbraio 2013, utile alla compilazione e alla creazione del relativo file da inviare telematicamente.
ATTENZIONE:
le Entrate avvisano che i file contenenti le Comunicazione 730-4/2013, prodotti con software diverso devono essere controllati, prima della trasmissione, con la nuova procedura di controllo messa a disposizione dal 28 febbraio 2013.
Tornando al software Comunicazione 730-4/2013, esso consente, come appena accennato, la compilazione del modello e la creazione del relativo file da inviare telematicamente. Il file telematico generato dall’applicazione può essere inviato direttamente senza necessità di essere sottoposto alla verifica preventiva della procedura di controllo.
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software il soggetto interessato dovrà selezionare il link: Comunicazione 730-4/2013.
Leggiamo nel provvedimento direttoriale che, avviata per la
1ª volta, l'applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); l’interessato dovrà considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione.
Per avviare l'applicazione a partire dalla
2ª volta, è sufficiente selezionare il precedente link ovvero, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico online.
All’avvio fa seguito la connessione dell’applicazione al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati – vale a dire gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro – devono (articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63; articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248) comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, rende disponibili telematicamente i modelli 730-4 ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o ad intermediari (per l’appunto Caf o professionisti abilitati) da essi incaricati. E’ quanto stabilisce l’articolo 16, comma 4-bis, lettera b) del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164.
I sostituti d’imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4.
ATTENZIONE:
la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e/o 2012.
La comunicazione deve contenere:
- l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il modello 730-4;
- se in possesso di più utenze, l’utenza telematica preferita per consentire all’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica di ricevere il modello.
VARIAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (intermediario incaricato, dati anagrafici od altro).
La variazione di uno qualunque di quei dati deve essere resa nota all’Agenzia delle entrate con l’invio di una nuova comunicazione. Quest’ultima annulla automaticamente la precedente e pertanto deve contenere tutte le indicazioni, comprese quelle non variate. Anche in questo caso, come per la prima comunicazione, le variazioni trasmesse oltre il 31 marzo (2 aprile 2013) non hanno effetto per l’anno in corso.
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Nota*:
al provvedimento, pubblicato in data 17 gennaio 2013 e concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, sono state apportate modifiche dal successivo provvedimento agenziale del 4 marzo 2013, prot. 2013/27645, che tuttavia non riguardano in particolare il 730-4.
QUADRO delle NORME
1. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
2. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 maggio 2007, n. 63
3. Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013