Nuove scadenze per il modello di dichiarazione 730/2012

Pubblicato il 03 maggio 2012 Un provvedimento direttoriale delle Entrate, emanato in Gennaio 2012, ha approvato:

- il modello 730/2012, concernente la dichiarazione dei redditi semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;

- il modello 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF;

- il modello 730-2, per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

- il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;

- i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Le novità intervenute su IMU e cedolare secca sugli affitti, che pongono incertezze su termini temporali e regole, fanno slittare la scadenza relativa a questo adempimento fiscale, ordinariamente fissata al 30 aprile 2012. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 26 aprile scorso, dispone la proroga.

Così, chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino:

- al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta,

- al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato.

Conseguentemente, entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.

Adempimento: presentazione 730/2012 ad opera del dipendente o pensionato al sostituto d’imposta
NUOVA scadenza: 16 MAGGIO 2012

Adempimento: presentazione 730/2012 ad opera del dipendente o pensionato al Caf o professionista abilitato
NUOVA scadenza: 20 GIUGNO 2012

Adempimento: consegna al dipendente o pensionato di una copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione ad opera del sostituto d’imposta
NUOVA scadenza: 15 GIUGNO 2012

Adempimento: consegna al dipendente o pensionato di una copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione ad opera del Caf o professionista abilitato
NUOVA scadenza: 2 LUGLIO 2012

Adempimento: trasmissione del modello 730/2012 alle Entrate ad opera del sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
NUOVA scadenza:12 LUGLIO 2012

La presentazione del modello 730/2012.

Perciò, se ad occuparsi della presentazione della dichiarazione è il datore di lavoro o l’ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta, il tempo in più rispetto alla naturale scadenza del 30 aprile è stabilito in 16 giorni, che aumentano a 20 se ci si avvale non già del datore o dell’ente pensionistico ma del Caf o di un professionista abilitato.

Gli adempimenti successivi alla presentazione della dichiarazione sono logicamente anch’essi slittati al 15 giugno per i sostituti d’imposta tenuti a consegnare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), mentre i Caf o i professionisti abilitati devono provvedervi, come già detto, entro il 2 luglio.

Il differimento in “Gazzetta”.

Lo slittamento della scadenza è sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 99, del 28 aprile 2012, dove è pubblicato il dpcm 26 aprile 2012, recante «differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai Caf e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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