Nuove rivalutazioni con limiti

Pubblicato il 14 marzo 2006

La circolare 10, del 13 marzo 2006, dell’agenzia delle Entrate analizza tutte le novità in materia di reddito d’impresa e di controlli introdotti dal decreto legge 203/05 collegato alla Finanziaria 2006, e convertito con modificazioni dalla legge 248/05. I punti salienti della circolare sono i seguenti: per chi rivaluta quote e terreni che hanno già usufruito di precedenti rideterminazioni del valore di acquisto è possibile richiedere solo il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata (art. 38, Dpr 602/73), ma non la compensazione dei tributi pagati. Per i terreni edificabili o agricoli, posseduti dal 1° gennaio 2005, non sono stati ancora indicati i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento che scade il 30 giugno 2006. Per ciò che concerne il leasing immobiliare, a partire dal 4 dicembre 2005, per i beni immobili viene richiesta una durata del contratto di leasing almeno pari alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni. Queste regole si applicano anche alle modifiche di contratti già in esecuzione al 3 dicembre scorso, se tali variazioni hanno prodotto “la novazione del contratto, ai sensi dell’articolo 1230 e ss. del C.c.”. Infine, a partire dal periodo d’imposta in corso al 4 dicembre 2005, il reddito degli immobili locati dell’impresa, non strumentali o merci, è pari al maggiore tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, e il canone di locazione ridotto, fino a un massimo del 15%, delle spese documentate di manutenzione ordinaria.

Al di là delle precisazioni relative al reddito d’impresa, la circolare 10/E contiene anche altri importanti chiarimenti: in relazione alla liquidazione della dichiarazione, l’attività di riscossione anticipata da parte del Fisco, ancora prima che la dichiarazione venga presentata, è ammessa solo nel caso in cui si verifichi un pericolo per la riscossione stessa. Secondo l’Agenzia ciò è possibile se il contribuente riduce artificiosamente il suo reddito d’imposta ed è in procinto di liquidare il suo patrimonio, oppure quando il rinvio può determinare l’impossibilità futura della riscossione per il ricorso di altri creditori privilegiati sul patrimonio del debitore. La circolare precisa, poi, che gli esiti della liquidazione possono essere trasmessi all’intermediario abilitato anche da parte dei cosiddetti “trasmettitori di gruppo”: cioè anche da parte della società del gruppo “incaricata” alla trasmissione delle dichiarazioni. In merito al potere istruttorio di ordinare il deposito di documenti, la circolare 10/E afferma che il giudice può intervenire solo a seguito dell’istanza di una delle parti processuali e non più per iniziativa della stessa commissione tributaria. Da ultimo, l’Agenzia con il documento in esame mette in luce anche le modifiche intervenute in tema di accertamento sintetico.

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