Nuove operazioni e responsabilità degli amministratori, distribuzione dell'onere probatorio
Pubblicato il 06 febbraio 2015
Chi intenda chiedere in giudizio l'
accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, ai sensi dell'articolo
2449 del Codice civile (testo previgente), deve fornire la
prova della
“novità” dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società.
Per contro, spetta
agli amministratori convenuti la prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, attraverso la
dimostrazione che quegli
atti erano
giustificati dalla finalità liquidatoria in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate.
E' quanto precisato dai giudici di Cassazione con la sentenza n.
2156 del 5 febbraio 2015, pronunciata con riferimento ad una vicenda incentrata sull'accertamento della responsabilità, illimitata e solidale, degli amministratori di una società ex articolo 2449 del Codice civile (testo previgente), per avere i medesimi contravvenuto al
divieto di intraprendere nuove operazioni in presenza di un fatto che avrebbe determinato lo
scioglimento della società.