Nuove modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi Iva
Pubblicato il 29 gennaio 2011
È arrivato il 28 gennaio 2011 il provvedimento – n.
5822 - del Direttore dell’agenzia delle Entrate con cui sono dettate le modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi Iva, in ottemperanza della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti recata dal Dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102 del 2009.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° febbraio 2011: sarà possibile richiedere i rimborsi Iva, a partire da quelli annuali relativi all’anno d’imposta 2010, direttamente in sede di presentazione
della dichiarazione annuale (presentata in forma unificata o autonoma), senza più la necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione; il nuovo quadro VR, semplificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati sono già presenti in altri quadri, è inserito nella dichiarazione Iva 2011; i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese
di febbraio sono esonerati dalla presentazione della “comunicazione annuale dati
IVA”.
Con il provvedimento in oggetto si attuano le citate disposizioni attraverso la fornitura delle direttive circa l’attività dell’Agenzia e dell’agente
della riscossione e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi telematici di interscambio delle informazioni tecniche relative alla gestione dei
rimborsi in conto fiscale.
Il provvedimento riguarda i rimborsi a decorrere da quelli richiesti con le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.
Il
rimborso disposto dal competente ufficio è erogato entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento - modalità e i termini
ex articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale n. 567/1993.
Se specificato nel quadro VR i rimborsi saranno accreditati direttamente sui conti bancari o postali dei contribuenti intestatari di conto fiscale.
L’eventuale rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale si dovrà
presentare con una dichiarazione annuale Iva o
con una dichiarazione unificata integrativa.
In caso il rimborso sia chiesto da un ente o società
controllante la società controllata, che ha trasferito l’eccedenza
di credito d’imposta all’ente o società controllante,
presenterà preventivamente la propria dichiarazione.
Nei 10 giorni successivi all’invio se il richiedente ha scelto l’erogazione del rimborso in conto fiscale l’Agenzia trasmetterà all’agente della
Riscossione, presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale, i dati relativi
alle richieste di rimborso. Successivamente, l’agente
della riscossione entro dieci giorni esigerà al richiedente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie e, poi, erogherà il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall’intestatario del conto fiscale.