Nuova giurisprudenza, nuova prassi. Risoluzione 8 sulla successione

Pubblicato il 14 gennaio 2012 L’orientamento della giurisprudenza é mutato, di conseguenza devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 101 del 18 giugno 1999.

L’Agenzia delle entrate – risoluzione n. 8 del 13 gennaio 2012 – ritiene ora che i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione, anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che le modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).

Con riferimento all’ipotesi prospettata dal contribuente, non è possibile procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Sulla base dei principi affermati dalla Corte e condivisi dalle Entrate, infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione. Considerato che la dichiarazione di successione che si chiede di rettificare è stata presentata il 30 ottobre1995 e che la relativa procedura di accertamento è ormai conclusa, la soluzione proposta dall’interpellante non può perciò essere condivisa.
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