Per la Corte di cassazione – sentenza n. 29642 del 18 dicembre 2008 – è nullo l'atto emesso nei confronti del fallito tornato in bonis cui non sia stato notificato l'avviso di accertamento. Ed infatti, l'accertamento tributario relativo ad obbligazioni i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente deve essere notificato sia al curatore che al contribuente stesso il quale, tornato in bonis, resta direttamente tenuto al soddisfacimento del debito tributario non soddisfatto.
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