Nullità per le intimazioni anonime

Pubblicato il 10 ottobre 2008 Innovando circa gli effetti dell’irregolarità dei provvedimenti sforniti del nome del funzionario responsabile del procedimento, la Ctp di Torino – sentenza 1124/2008 depositata in segreteria il 23 settembre scorso – ha esteso agli atti diversi dalla cartella esattoriale i detti effetti pro contribuente. E’ dunque nulla l’intimazione di pagamento sfornita dell’indicazione del funzionario responsabile del procedimento o di altri elementi indispensabili quali l’organo giurisdizionale o l’Ufficio fiscale competente. Ciò in quanto la nullità delle cartelle esattoriali che non portano il nominativo del responsabile e relative ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 (articolo 36, comma 4-ter del dl n. 248/2007) salva retroattivamente solo queste particolari comunicazioni di recupero e solo quella particolare lacuna.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy