ha stabilito che la notifica presso comunale di un avviso di accertamento relativo a un contribuente residente all’estero, e privo di rappresentante nel territorio dello Stato, deve ritenersi nulla per evidente violazione del diritto di difesa. I giudici hanno infatti stabilito che il diritto alla difesa del contribuente, garantito dall’articolo 24 della Carta costituzionale, deve ritenersi inviolabile. Pertanto, è impensabile giudicare valida una procedura di notifica che non consenta al destinatario la conoscibilità dell’atto indirizzatogli. A tal proposito, si deve, comunque, ricordare che la vacatio legislativa è stata di recente sanata dal Dl 223/2006 ora convertito in legge. Infatti, la legge di conversione 248/2006, modificando il testo dell’articolo previsto la facoltà per il contribuente privo di residenza nello Stato di comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.
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