Nulla la cartella relativa all’Irpef su redditi soggetti a tassazione separata non preceduta da comunicazione

Pubblicato il 13 dicembre 2010 Con la sentenza 294/38/10 depositata il 19 ottobre 2010, la Ctr Roma accoglie il ricorso di un contribuente contro una cartella, notificata a seguito di controllo formale, emessa senza l'invio della preventiva comunicazione sull'esito e sull'iter logico seguito nell'attività di liquidazione. Gli importi si riferivano all’Irpef su redditi soggetti a tassazione separata derivanti da indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia.

Nella sentenza si ricorda che l'imposta relativa a redditi a tassazione separata, non viene calcolata e liquidata spontaneamente dal contribuente, in sede della dichiarazione dei redditi, ma è determinata successivamente dallo stesso Ufficio, in base ai dati reddituali dichiarati nel quadro RM di Unico. Di conseguenza, solo la preventiva comunicazione attribuisce esistenza giuridica all'obbligazione tributaria che viene portata a conoscenza del contribuente.

Sul piano sostanziale, spiega la Commissione, neanche il giudicante è riuscito a comprendere quale sia la somma effettivamente liquidata: essa appare ridotta a seguito delle contestazioni del ricorrente e quella originariamente richiesta con la cartella contestata “risulta essere la somma di un inintellegibile elenco di importi iscritti a ruolo i quali sembrano ripetersi con gli stessi codici (4050), con gli stessi importi e per le stesse annualità”.
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