Novità Irpef 2024, primi chiarimenti del fisco

Pubblicato il 15 febbraio 2024

Con la circolare 2/E del 7 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di Irpef e detrazioni fiscali previste dal Dlgs. n. 216/2023.

In particolare, limitatamente al periodo d’imposta 2024, viene individuata una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote utilizzabili per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del Tuir. Prevista, dunque, la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito: il primo del 23% per i redditi fino a 28mila euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila ed, infine, del 43% sopra questa ultima soglia. Scompare la vecchia aliquota del 25% che si applicava da 15 mila a 28mila euro di reddito. Al contempo, è innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

Ulteriore novità del 2024 riguarda il taglio dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri in presenza di redditi superiori a 50 mila euro. Così, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono, invece, escluse le spese sanitarie. Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% regolata dall’articolo 15, comma 3-bis del Tuir. Riguardo, poi, le addizionali regionali e comunali, viene precisato che i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

Il decreto legislativo ha, infine, disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE). Al riguardo, precisa la circolare 2/E/2024, il decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

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