Notificazione postale Fondamenta nel diritto costituzionale

Pubblicato il 10 luglio 2017

In una pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, il principio di diritto stabilito è in seguente: «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)».

Dies a quo

Tenuta a dirimere la questione sull’individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante in caso di notificazione postale diretta nonché sulla rilevanza ai fini della ritualità di tale costituzione, la sentenza poggia sul diritto costituzionale tributario in quanto, nella decisione presa, non fa che ribadire come il giudice debba, in ogni caso, svolgere l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme tributarie.

L’applicazione del principio del giusto processo comprende, in effetti, il diritto di ogni persona a un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda ed impone all’interprete di preferire scelte ermeneutiche che provvedano a garantire tale finalità.

Il processo tributario prende dalla legge delega la legittimazione ad adeguare le sue norme a quelle del processo civile, per cui: «non v’è alcuna ragione logica e giuridica (articoli 3, 24 e 76 Costituzione) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale».

La sentenza n. 13452/2017

La conclusione nella fattispecie all'esame della Suprema Corte nella sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, è dunque che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario.

I principi di semplificazione del processo tributario restano in tal modo pienamente osservati, riconducendo a unità l’intera disciplina della fase introduttiva dinanzi alle commissioni tributarie con modalità diversificate, ma che valorizzano la ricezione dell’atto da parte del destinatario sia con notifica tramite l’ufficiale giudiziario, sia mediante consegna diretta all’amministrazione, sia infine per plico raccomandato senza busta.

Ed è pienamente salvaguardata l’osservanza dei termini d’impugnazione a carico del notificante fin dal momento in cui l’atto è consegnato per la notifica, così come pure è garantito il consolidamento degli effetti alla data della ricezione dell’atto.

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