Stabiliscono i giudici di Cassazione, in sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008 sugli atti per corrispondenza, che quando la parte resistente non si costituisce, è necessario venga prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata. Deve perciò giudicarsi inesistente la notificazione a mezzo posta nel caso che non venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento. Non rileva che il relativo piego sia stato assegnato all’ufficiale giudiziario per la consegna all’ufficio postale e la conseguente spedizione, poiché ciò non consente di documentare la effettiva consegna.
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