La Cassazione, con le sentenze n. 27086 del 18 dicembre 2006 e n. 2281 del 12 febbraio 2007, ha stabilito che il principio di certezza nell’adempimento degli obblighi tributari impone l’individuazione di un termine per informare il contribuente della pretesa erariale. Tale principio va esteso al condono. I termini decadenziali applicabili sono indicati dall’articolo 17 del Dpr 602/73 in cinque anni (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, essendo rilevante non la data di formazione od esecuzione del ruolo ma quella della notifica della cartella esattoriale). Con la seconda sentenza viene ribadito che l’assistenza di un difensore tecnico non costituisce condizione di ammissibilità degli atti nel processo tributario, ma è solo fonte di un dovere per il giudice di invitare le parti a munirsi di assistenza idonea, quindi non è nulla la sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza rilevare il difetto di rappresentanza dello stesso.
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