provinciale di Pisa, con la sentenza 45/6/06, delibera la nullità dell’avviso di rettifica in cui la motivazione richiami altri atti non conosciuti dal destinatario e senza che gli stessi siano allegati a quello notificato. La sentenza richiama l’articolo 52, comma 2-bis, del Dpr 131/86 che obbliga a riprodurre nella motivazione il contenuto essenziale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".