La Cassazione, con sentenza n. 216 del 9 gennaio 2009, è intervenuta in materia di notifica di atti alle società commerciali statuendo che, nel caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile solo se questa persona, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel Comune in cui l'impresa ha il domicilio.
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