Note informative diffuse dal Cndcec

Pubblicato il 04 novembre 2010

La nota informativa 59 del 13 ottobre 2010, emessa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sostituisce le pregresse circolari 11/2003 e 20/2004 in merito al tema "La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/06/2005, n. 139".

Tra le ipotesi trattate si evidenzia che non sussiste incompatibilità se l'attività di impresa consiste nell'esercizio in forma societaria di società cosiddette “di mezzi” o di “servizi”.

Nella nota viene spiegato che rientrano nella fattispecie le società che svolgono, a titolo esemplificativo, attività quali la tenuta della contabilità generale od IVA, l'invio telematico delle dichiarazioni, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, eccetera (non già per l’attività a componente intellettuale, che deve rimanere tipica ed esclusiva della sfera professionale). Dunque, l'incompatibilità è esclusa nel caso in cui la società di “mezzi “ o di “servizi”, in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra le cariche sopra descritte con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso; in tal caso i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come “strumentali” o “ausiliari”.

Con la nota informativa 60, sempre del 13 ottobre scorso, il Cndcec illustra il Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti. Si spiega che sono state redatte delle linee guida contenenti indicazioni per l’individuazione delle sanzioni disciplinari in merito per dare un supporto agli Ordini senza volerne limitare l’autonomia e la discrezionalità nell’applicazione.

È ipotizzata una graduazione delle sanzioni, ferma restando l’analisi che l’Ordine deve compiere verso la singola situazione. In linea di massima, dunque: in assenza totale di crediti formativi la sanzione potrebbe prevedere la sospensione fino a 6 mesi; per il conseguimento di meno di trenta crediti formativi la sospensione arriverebbe fino a 3 mesi; nel caso di conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta si può attribuire una sospensione fino a un mese; con il conseguimento di un numero crediti formativi oltre sessanta, la censura.

Resta sempre salva – si legge - la facoltà dell'Ordine, in alternativa, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito per un puntuale assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio successivo. L'iscritto che incorre nella medesima violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo può essere punito con la sospensione non superiore a 12 mesi”.

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