Note di variazione Iva Assonime critica

Pubblicato il 26 gennaio 2017

Nuova circolare di Assonime. Al centro la disciplina delle note di variazione Iva, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) all’art. 26 del DPR 633/1972.

Nel documento in argomento, n. 1 del 25 gennaio 2017, la disamina è sull'eliminazione della possibilità – prevista nel 2016 con effetto dal 1° gennaio del 2017 – di effettuare variazioni in diminuzione al momento in cui il cessionario o committente viene assoggettato a una procedura concorsuale. Dunque, si ristabilisce il trattamento fiscale previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2016, secondo cui le variazioni in diminuzione, e quindi i recuperi dell’Iva addebitata in via di rivalsa al momento della fatturazione e computata nelle liquidazioni del cedente o prestatore, possono essere operate esclusivamente al momento in cui la procedura ha avuto termine e sia risultata infruttuosa (ad esempio con decreto di chiusura del fallimento o conclusione delle attività liquidatorie del concordato preventivo).

In tal caso, la perdita per il creditore è definitiva e lo stesso dovrà, nel caso del fallimento, ripresentare la domanda di insinuazione ed essere ammesso allo stato passivo esecutivo per accedere al beneficio.

L'associazione reputa la norma sfavorevole alle imprese, dato che sopporteranno oneri finanziari per il posticipo a data incerta del recupero Iva, ed evidentemente atta solo ad evitare la contrazione del gettito che sarebbe derivata dall’anticipazione del recupero al momento dell’avvio della procedura concorsuale.

Non solo. Secondo l'associazione si amplia il divario tra la disciplina dell’Iva e la disciplina delle imposte sui redditi, che consente, al contrario, la deducibilità del componente negativo in oggetto già dal momento dell’avvio della procedura concorsuale. Di più, in assenza della stessa è riconosciuta un’analoga facoltà con riguardo ai crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi.

Tutto questo viola il principio secondo cui l’applicazione del tributo dovrebbe essere il più possibile neutrale per le imprese: l'Iva dovrebbe ricadere soltanto sui consumatori finali.

Assonime, pertanto, sollecita che si operi per armonizzare le discipline dando la possibilità di recuperare l’Iva per i mancati pagamenti secondo presupposti analoghi a quelli previsti per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi.

La circolare tocca anche la previsione, sempre della legge di bilancio 2017, che torna ad incaricare il curatore fallimentare e l’impresa in concordato preventivo di annotare il documento emesso dai creditori insoddisfatti, fermo restando che il relativo debito tributario non deve essere assolto, in quanto relativo ad operazioni già definite nell’ambito della procedura concorsuale.

Ma l'Associazione commenta che il credito dell’Erario si dovrebbe considerare esigibile soltanto nel caso in cui il debitore torni eventualmente in bonis: si auspica un chiarimento dell’Agenzia.

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