La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11834 del 19 maggio 2006, chiarisce che non è sufficiente un mero cambio di categoria per far perdere le caratteristiche di strumentalità ai beni esclusivamente inerenti all’attività commerciale di un imprenditore, in quanto si tratta di “utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali”. Per la perdita delle caratteristiche strumentali è necessario che detti beni siano trasformati radicalmente per poter essere utilizzati per scopi diversi da quelli commerciali (ex articolo 40, comma 2, Dpr 917/86).
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