Ove tempo e danaro vengano utilizzati al fine di un progetto di vita comune, sul piano normativo - poiché non adeguatamente disciplinate “le conseguenze economiche che derivano dallo scioglimento della famiglia di fatto o comunque i principi applicabili quando cessano rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza” - non si può rientrare nelle regole di legge in materia di donazioni o di conferimenti spontanee a vantaggio del partner che ne ha tratto giovamento; la parte lesa ha, quindi, diritto a riavere il denaro versato per costruire la casa. Con esso, un indennizzo per le energie spese per quell’obiettivo, in applicazione e nei limiti dell’indebito arricchimento.
Nella causa tra i due ex, le contribuzioni al menage familiare, in soldi e in lavoro, erano state effettuate a titolo gratuito. Erano perciò irripetibili, in quanto prestate in adempimento di un dovere morale. Di più: gli sforzi economici e lavorativi erano stati resi per costruire una casa per entrambi. Dovendo far rientrare nel diritto il caso specifico, in virtù della proprietà esclusiva del terreno - dunque del principio dell’accessione - i suoi conferimenti sono confluiti in un bene che è entrato, per via delle norme sui modi di acquisto, nella proprietà esclusiva dell’ex.
Ma, non potendo – come detto – rientrare nella disciplina sulle donazioni o sui conferimenti, il principio proveniente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14732/2018, dà diritto all'ex di riavere il danaro ed un indennizzo per il tempo impiegato per la costruzione di una casa per entrambi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".