Con decisione del 27 febbraio 2009, n. 3284, il Giudice di pace di Lecce ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un veicolo che, ricevuta una notifica postale di una multa, aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del mezzo e quindi di identificare l'effettivo conducente. Secondo il giudice onorario, in particolare, non può essere rimproverato nulla a chi, “in buona fede, a distanza di mesi dall'accertamento non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l'uso della propria autovettura”.
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