Non sono deducibili gli omessi costi da black list
Pubblicato il 05 aprile 2012
Nuova lettura dell'articolo 1, comma 303, della legge n.
296/2006, il quale contempla la deducibilità delle spese per gli esercizi precedenti l'anno 2007 in caso di omessa indicazione dei costi da black list nella dichiarazione, qualora siano fornite dal contribuente le motivazioni alternative richieste dall'articolo 110 del Tuir.
Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n.
5398, depositata il 4 aprile 2012 - l'articolo 1 della legge citata ha apportato modifiche al regime sanzionatorio, prevedendo la retroattività della sua applicazione rispetto all'entrata in vigore della legge, ma non ha variato la natura dell'omessa indicazione delle operazioni da black list in Unico, restando quindi un onere indeducibile.