Non si può lasciare da solo il coniuge malato

Pubblicato il 31 agosto 2009
Con sentenza n. 31905 del 4 agosto 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una donna contro la condanna impartitagli per l'abbandono, ai sensi dell'art. 591 c.p., del coniuge incapace di badare a se stesso. La donna aveva infatti lasciato da solo il marito, malato ed anziano, per andare in vacanza. Da qui la denuncia del figlio. Secondo i giudici di legittimità, l'infermità del marito implicava “la cura della persona incapace, se non la custodia, perché le siano assicurate le misure necessarie per l'igiene propria e dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'abbandono integra in tal caso l'estremo della condotta criminosa, da cui dipende l'evento di pericolo”.

Eleonora Pergolari
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