Non residenti, rimborsi Iva al 30 giugno

Pubblicato il 12 giugno 2006

Entro il 30 giugno 2006, i contribuenti Iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate le richieste di recupero dell’imposta assolta dai non residenti per le operazioni effettuate nel 2005, presentando un’istanza ad hoc, ovvero il modello Iva79. Quel termine va rispettato anche dai residenti che hanno assolto il tributo all’estero e intendono richiederne il rimborso alle singole amministrazioni fiscali degli altri ventiquattro Stati membri.

Il 30 giugno segna un ulteriore doppio appuntamento: scade il secondo trimestre del regime speciale in relazione al commercio elettronico, con adempimenti al 20 luglio; dal giorno seguente alla scadenza, il 1° luglio 2006, entrerà in vigore il regolamento Ce 1777/2005, contenente una serie di chiarimenti sull’e-commerce.

Ha, invece, subito una proroga al 31 dicembre 2006, fortunatamente per gli operatori, il periodo sperimentale per l’applicazione del regime speciale Iva per il commercio elettronico.

Le operazioni di commercio elettronico sono assoggettate a Iva nello Stato di consumo che coincide con il domicilio del committente (in linea di massima).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy