Non paga lo Stato conduttore
Pubblicato il 18 aprile 2008
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 159 del 17 aprile 2008, ha chiarito che nei contratti di locazione in cui lo Stato è conduttore entrambi i contraenti hanno l’obbligo di presentare il contratto alla registrazione ma è solo il locatore che deve assolvere al pagamento dell’imposta di registro. Il provvedimento dirime il dubbio che emerge da due disposizioni: per l’articolo 8 della legge 392/78 le spese di registrazione del contratto di locazione gravano inderogabilmente in parti uguali sui contraenti; per l’articolo 57 del Dpr 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro) nelle locazioni in cui è parte lo Stato l’imposta di registro è dovuta dalla controparte.