E' punito l'esercizio abusivo della professione consistente in prestazioni, ad opera di un senza titolo, riconducibili alla necessaria iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed all'Albo dei Consulenti del Lavoro. La responsabilità è penale ex art. 348 c.p.
Il reato riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33464 del 18 luglio 2018, deriva dall'aver eseguito, per l'appunto senza titolo, atti riservati in via esclusiva ad una specifica caterogia professionale, ed atti che, sebbene non attribuiti in via esclusiva, siano comunque inquadrabili tra le competenze precipue di una specifica categoria professionale in quanto operati con modalità che creino oggettive apparenze di un'attività professionale protetta. Ovvero:
Non può invocarsi la generica consulenza tributaria ed aziendale, da ricondurre al principio della libertà economica, garantito e tutelato dall'art. 41 della Carta Costituzionale, quindi alla Legge n. 4/2013, sulla liberalizzazione delle professioni non protette (non organizzate o senza Albo professionale).
Sintetizzando, in mancanza di condizioni soggettive ed oggettive qual è l'iscrizione ad apposito Albo, l'esercizio della professione deve considerarsi abusivo.
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