La Cassazione, con sentenza n. 15451 del 30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile il diniego di autotutela per ragioni di merito: al giudice tributario non può essere ripresentata la questione trattata in un precedente giudizio di merito che ha portato alla sentenza definitiva.
Più precisamente viene spiegato che “nel caso di giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un' indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa”.
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