Non costituisce reddito il fabbricato espropriato e locato

Pubblicato il 30 gennaio 2012 Con la sentenza n. 236/1/11, della Commissione tributaria provinciale di Bari, è stato accolto il ricorso di un contribuente contro l'attribuzione a “reddito da fabbricati” dei canoni di locazione di un fabbricato espropriato dato in locazione.

Al ricorrente, l'immobile in questione era stato pignorato e affidato ad un custode giudiziario che, su consenso del giudice dell'esecuzione, lo aveva dato in affitto percependone i canoni.

All'opposto della richiamata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 158/E/2005 - secondo la quale il debitore esecutato rimane comunque proprietario del proprio bene e, conseguentemente, i canoni di locazione vanno dichiarati come redditi di fabbricato - i giudici della Ctp hanno precisato che, nel caso in esame, il contribuente non aveva percepito i canoni di locazione, ricevuti invece dal custode giudiziario e che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, erano stati distribuiti “senza alcuna attribuzione a favore del ricorrente”.

Non è pertanto dovuta l'Irpef sul reddito da fabbricato considerato insussistente dalla Commissione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy