Non costituisce reddito il fabbricato espropriato e locato
Pubblicato il 30 gennaio 2012
Con la
sentenza n. 236/1/11, della Commissione tributaria provinciale di Bari, è stato accolto il ricorso di un contribuente contro l'attribuzione a “reddito da fabbricati” dei canoni di locazione di un fabbricato espropriato dato in locazione.
Al ricorrente, l'immobile in questione era stato pignorato e affidato ad un custode giudiziario che, su consenso del giudice dell'esecuzione, lo aveva dato in affitto percependone i canoni.
All'opposto della richiamata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 158/E/2005 - secondo la quale il debitore esecutato rimane comunque proprietario del proprio bene e, conseguentemente, i canoni di locazione vanno dichiarati come redditi di fabbricato - i giudici della Ctp hanno precisato che, nel caso in esame, il contribuente non aveva percepito i canoni di locazione, ricevuti invece dal custode giudiziario e che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, erano stati distribuiti “
senza alcuna attribuzione a favore del ricorrente”.
Non è pertanto dovuta l'Irpef sul reddito da fabbricato considerato insussistente dalla Commissione.