Non c'è mobbing se la lavoratrice è “intemperante”

Pubblicato il 24 aprile 2009
Per la Cassazione - sentenza n. 9474 depositata il 21 aprile 2009 - la condotta del lavoratore che, durante il periodo di malattia, svolga attività lavorativa ulteriore ed attività extra costituisce grave inadempimento rispetto all'obbligo di favorire il recupero della propria integrità psico-fisica.

Con altra sentenza depositata in pari data (la n. 9477), la Corte di legittimità ha invece escluso ad una lavoratrice il risarcimento chiesto per esser stata trasferita dal datore a causa del clima conflittuale insorto nel reparto aziendale a cui la stessa era preposta. I giudici di Cassazione sono giunti a tale conclusione dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la dipendente aveva contribuito a creare lo stato di conflittualità mentre i responsabili dell'azienda si erano adoperati per risolvere ed attenuare la situazione negativa esistente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omessa vigilanza dei sindaci sul conflitto di interessi

03/12/2024

Transizione ecologica e digitale nel settore moda: domande Cfp dall'11 dicembre

03/12/2024

CCNL Scuole materne private - Verbale di pre accordo del 26/11/2024

03/12/2024

Contrasto alla surrogazione di maternità: Legge in vigore

03/12/2024

Scuole materne private. Welfare e somministrazione

03/12/2024

Assoluzione penale rilevante nel processo tributario: applicazione retroattiva

03/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy