di Cassazione – sentenza 6205 del 2006 – risolve il contenzioso instauratosi tra contribuente e Amministrazione finanziaria dopo che questa aveva respinto la richiesta di definizione per la mancanza di una lite fiscale pendente. I giudici di piazza Cavour sostengono la tesi del Fisco, confermando che atto di imposizione è solo quello a mezzo del quale l’Amministrazione finanziaria, in sede d’accertamento o liquidazione, manifesta una pretesa tributaria. La cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni divenuto definitivo, non è atto impositivo, di conseguenza, in caso di contestazione non si può configurare una lite fiscale pendente soggetta al condono tributario.
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