Il mancato espletamento della propria attività lavorativa a causa di ferie forzate e prolungate non può essere oggetto di risarcimento da parte del datore di lavoro, se quest’ultimo ha dovuto provvedere in tal senso a causa del ricorrere di motivi giustificabili e comprovate ragioni organizzative e tecniche. Secondo i Supremi giudici – sentenza n. 1778/2009 – non è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che ha tenuto a riposo, a casa sua, una dipendente ponendola in una condizione di “ferie perduranti”, piuttosto che adottare procedure di mobilità o riassorbimento in altre aree produttive, se il tutto è giustificato da un esubero di personale dovuto a una riorganizzazione aziendale. Non c’è, dunque, demansionamento.
Roberta Moscioni
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