La Ctp di Salerno - sentenza n. 275/2005 - ha accolto il ricorso di un contribuente che, dopo aver fruito in via automatica dell'esenzione Irpeg-Ilor con sentenza passata in giudicato, aveva incassato il diniego dell'ufficio finanziario, che - in fase di accertamento dei requisiti - ne aveva messo in discussione i presupposti di godimento. Egli aveva pertanto chiesto il rimborso di quanto versato sulla base dei tre avvisi di accertamento notificatigli quando l'agevolazione era ancora sottoposta ad un separato giudizio di merito. La Ctp ha stabilito che l'annullamento degli atti tributari ed il conseguente rimborso, alla luce del nuovo articolo 2 del Dlgs n. 546/1992, è esclusiva competenza del giudice tributario.
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