No al fermo amministrativo del rimborso Iva per un pvc con credito superiore

Pubblicato il 07 settembre 2009 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15424 del 1° luglio 2009, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può sospendere il rimborso del credito Iva, attraverso il fermo amministrativo ex articolo 69 del Regio decreto 2440/1923, di un contribuente in base al fatto che da un processo verbale di constatazione notificato successivamente all’istanza scaturisce un credito erariale superiore al rimborso richiesto.
Dunque, le mere risultanze del pvc non costituiscono sufficiente giustificazione per l’adozione del fermo amministrativo.
Nell’ordinanza, in proposito, si ricorda che la disciplina dell’Iva già assicura un sistema di garanzie volto a tutelare l’Erario da eventuali indebite percezioni di rimborsi d’imposta da parte dei contribuenti.
La Corte approfitta dell’occasione per ribadire, in merito alla giurisdizione del fermo, quanto detto nel pregresso: “Lo stretto collegamento fra la misura cautelare in esame (e le sue vicende) e il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa consente quindi ad affermare il principio per cui la cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo è attribuita al giudice cui spetta la cognizione delle controversie sul diritto con esso cautelato”.

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