No al cumulo del 55% con agevolazioni comunitarie, regionali o locali
Pubblicato il 27 gennaio 2010
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
3 del 26 gennaio 2010, risponde ad un interpello sulla cumulabilità delle
agevolazioni comunitarie, regionali o locali con la
detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al
risparmio energetico.
Si spiega che il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto
dell’agevolazione fiscale (legge n. 296 del 2006), deve scegliere tra il beneficio della detrazione o la fruizione di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Questo è quanto deriva dal recepimento della direttiva 2006/32/Ce, che ha portato l’iniziale compatibilità disposta dal Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 all’incumulabilità (con erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma
diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della
comunità europea, delle regioni o degli enti locali) del Decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva comunitaria, con l’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, del Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.