No ai revisori senza albo per ristrutturare i debiti

Pubblicato il 31 marzo 2008 Nello spazio dedicato ai dottori commercialisti ed esperti contabili si tratta il tema della figura professionale che dal 1° gennaio 2008 può redigere la relazione sull’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare secondo la recente riforma. Si ritiene che la norma individui tali professionisti tra coloro che hanno competenze tecniche in materia di procedure concorsuali e di revisione contabile, cioè professionisti iscritti in albi professionali nelle materie economico-giuridiche. Dunque, al soggetto iscritto solo al registro dei revisori contabili e non già negli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti è preclusa la redazione della relazione citata. La motivazione risiede nel fatto che i revisori contabili (e anche i soggetti di cui all’articolo 28, lettera c), della legge fallimentare), non hanno sostenuto l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e non essendo iscritti ad un albo non sottostanno al controllo deontologico e disciplinare di un ente pubblico come l’Ordine professionale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy