Le Entrate hanno chiarito, nella risoluzione n. 381 del 18 dicembre 2007, che non si applica la distribuzione per trasparenza prevista per le Cfc nel caso in cui, in seguito ad un’istanza d’interpello da presentare ogni anno, è provato che tutto l’utile della controllata, con sede legale nella Ue e con sede direzionale in uno Stato black list, è assoggettato a tassazione non privilegiata nel Paese comunitario. Nel caso, l’istante controlla una società con sede legale in Germania e sede dell’attività effettivamente esercitata in Svizzera, paese black list. Il possesso delle partecipazioni nella società elvetica non consegue la ricaduta di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata in cui è la sede di direzione effettiva dal momento che il reddito prodotto in Svizzera è stato assoggettato a tassazione ordinaria in Germania.
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