Niente sanzione se è manifesta la difficoltà di reperimento dei documenti chiesti dalla GdF
Pubblicato il 11 dicembre 2013
L’Amministrazione finanziaria soccombe nel ricorso presentato contro una sentenza Ctr che, in favore di un contribuente, decideva per l’utilizzabilità dei documenti che non erano stati esibiti in sede di verifica per manifesta difficoltà di reperimento (intesa come non superabile con l'ordinaria diligenza).
La Cassazione, con la sentenza
27595 del 10 dicembre 2013, ha respinto, dunque, la tesi delle Entrate del vizio di violazione di legge, ritenendo non giustificata la sanzione irrogata.
Tale sanzione può essere inflitta al cittadino se, pur essendo in possesso degli incartamenti, ne rifiuta senza un valido motivo la consegna alla Guardia di finanza.